Deontologia

Le carte deontologiche sono norme giuridiche obbligatorie valevoli per gli iscritti all’albo dei giornalisti, che integrano il diritto ai fini della configurazione dell’illecito disciplinare.

Il materiale è ripreso dal sito dell’Ordine nazionale dei giornalisti, a cui si rimanda per i dettagli.

Nel gennaio 2016 è stato approvato il «Testo unico dei doveri del giornalista» che nasce dall’esigenza di armonizzare i precedenti documenti deontologici al fine di consentire una maggiore chiarezza di interpretazione e facilitare l’applicazione di tutte le norme, la cui inosservanza può determinare la responsabilità disciplinare dell’iscritto all’Ordine.

Testo unico

dei doveri del giornalista

Approvato dal Cnog nella riunione del 27 gennaio 2016

Premessa

Il «Testo unico dei doveri del giornalista» nasce dall’esigenza di armonizzare i precedenti documenti deontologici al fine di consentire una maggiore chiarezza di interpretazione e facilitare l’applicazione di tutte le norme, la cui inosservanza può determinare la responsabilità disciplinare dell’iscritto all’Ordine.

Recepisce i contenuti dei seguenti documenti: Carta dei doveri del giornalista; Carta deidoveri del giornalista degli Uffici stampa; Carta dei doveri dell’informazione economica; Carta di Firenze; Carta di Milano; Carta di Perugia; Carta di Roma; Carta di Treviso; Carta informazione e pubblicità; Carta informazione e sondaggi; Codice di deontologia relativo alle attività giornalistiche; Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive; Decalogo del giornalismo sportivo.

TITOLO I

PRINCIPÎ E DOVERI

Articolo 1

Libertà d’informazione e di critica

L’attività del giornalista, attraverso qualunque strumento di comunicazione svolta, si ispira alla libertà di espressione sancita dalla Costituzione italiana ed è regolata dall’articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963: «È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori».

Articolo 2

Fondamenti deontologici

Il giornalista:

a) difende il diritto all’informazione e la libertà di opinione di ogni persona; per questo ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti;

b) rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge poste a loro salvaguardia;

c) tutela la dignità del lavoro giornalistico e promuove la solidarietà fra colleghi attivandosi affinché la prestazione di ogni iscritto sia equamente retribuita;

d) accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali, purché le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, al Contratto nazionale di lavoro e alla deontologia professionale;

e) non aderisce ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l’articolo 18 della Costituzione né accetta privilegi, favori, incarichi, premi sotto qualsiasi forma (pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, regali, vacanze e viaggi gratuiti) che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità;

f) rispetta il prestigio e il decoro dell’Ordine e delle sue istituzioni e osserva le norme contenute nel Testo unico;

g) applica i principi deontologici nell’uso di tutti gli strumenti di comunicazione, compresi i social network;

h) cura l’aggiornamento professionale secondo gli obblighi della formazione continua.

TITOLO II

DOVERI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE

Articolo 3

Identità personale e diritto all’oblio

Il giornalista:

a) rispetta il diritto all’identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell’informazione;

b) nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato valuta anche l’incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell’interessato e sulla famiglia, specialmente se congiunto (padre, madre, fratello) di persone di minore età;

c) considera che il reinserimento sociale è un passaggio complesso, che può avvenire a fine pena oppure gradualmente, e usa termini appropriati in tutti i casi in cui un detenuto usufruisce di misure alternative al carcere o di benefici penitenziari;

d) tutela il condannato che sceglie di esporsi ai media, evitando di identificarlo solo con il reato commesso e valorizzando il percorso di reinserimento che sta compiendo;

e) non pubblica i nomi di chi ha subito violenze sessuali né fornisce particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime;

f) non pubblica i nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca, a meno che ciò sia indispensabile alla comprensione dei fatti, e comunque non li rende noti nel caso in cui si metta a rischio la loro incolumità; non diffonde altri elementi che ne rendano possibile l’identificazione o l’individuazione della residenza;

g) presta cautela nel diffondere ogni elemento che possa condurre all’identificazione dei collaboratori dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, soprattutto quando ciò possa mettere a rischio l’incolumità loro e delle famiglie.

Articolo 4

Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche

Nei confronti delle persone il giornalista applica il «Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica», previsto dal dlgs 196/2003 sulla protezione dei dati personali, che fa parte integrante del Testo unico, al quale viene allegato. (ALLEGATO 1)

Articolo 5

Doveri nei confronti dei minori

Nei confronti delle persone minorenni il giornalista applica la «Carta di Treviso» che fa parte integrante del Testo unico, al quale viene allegata. (ALLEGATO 2)

Articolo 6

Doveri nei confronti dei soggetti deboli

Il giornalista:

a) rispetta i diritti e la dignità delle persone malate o con disabilità siano esse portatrici di menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, in analogia con quanto già sancito per i minori dalla «Carta di Treviso»;

b) evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate;

c) diffonde notizie sanitarie solo se verificate con autorevoli fonti scientifiche;

d) non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorirne il consumo e fornisce tempestivamente notizie su quelli ritirati o sospesi perché nocivi alla salute.

Articolo 7

Doveri nei confronti degli stranieri

Il giornalista:

a) nei confronti delle persone straniere adotta termini giuridicamente appropriati seguendo le indicazioni del «Glossario», allegato al presente documento

(ALLEGATO 3), evitando la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti;

b) tutela l’identità e l’immagine, non consentendo l’identificazione della persona, dei richiedenti asilo, dei rifugiati, delle vittime della tratta e dei migranti che accettano di esporsi ai media.

TITOLO III

DOVERI IN TEMA DI INFORMAZIONE

Articolo 8

Cronaca giudiziaria e processi in tv

Il giornalista:

a) rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione di non colpevolezza. In caso di assoluzione o proscioglimento, ne dà notizia sempre con appropriato rilievo e aggiorna quanto pubblicato precedentemente, in special modo per quanto riguarda le testate online;

b) osserva la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone incriminate per reati minori o condannate a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale;

c) evita, nel riportare il contenuto di qualunque atto processuale o d’indagine, di citare persone il cui ruolo non sia essenziale per la comprensione dei fatti;

d) nelle trasmissioni televisive rispetta il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono – comunque diversi dalle parti che si confrontano nel

processo – garantendo il principio di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti;

e) cura che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell’evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi.

Articolo 9

Doveri in tema di rettifica e di rispetto delle fonti

Il giornalista:

a) rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate;

b) non dà notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica. Nel caso in cui ciò si riveli impossibile, ne informa il pubblico;

c) verifica, prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia che ne sia a conoscenza l’interessato. Se non fosse possibile ne informa il pubblico;

d) controlla le informazioni ottenute per accertarne l’attendibilità;

e) rispetta il segreto professionale e dà notizia di tale circostanza nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate; in tutti gli altri casi le cita sempre e tale obbligo persiste anche quando si usino materiali – testi, immagini, sonoro – delle agenzie, di altri mezzi d’informazione o dei social network;

f) non accetta condizionamenti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione;

g) non omette fatti, dichiarazioni o dettagli essenziali alla completa ricostruzione di un avvenimento.

Articolo 10

Doveri in tema di pubblicità e sondaggi

1. Il giornalista:

a) assicura ai cittadini il diritto di ricevere un’informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario attraverso chiare indicazioni;

b) non presta il nome, la voce, l’immagine per iniziative pubblicitarie. Sono consentite, a titolo gratuito e previa comunicazione scritta all’Ordine di appartenenza, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali.

2. Il giornalista s’impegna affinché la pubblicazione di sondaggi attraverso i media contenga sempre:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) criteri seguiti per l’individuazione del campione;

c) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

d) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

e) il numero delle domande rivolte;

f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

g) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

Articolo 11

Doveri in tema di informazione economica

Il giornalista applica la «Carta dei doveri dell’informazione economica» che costituisce parte integrante del Testo unico, al quale è allegata. (ALLEGATO 4)

Articolo 12

Doveri in tema di informazione sportiva

Il giornalista:

a) non utilizza immagini ed espressioni violente o aggressive. Se ciò non fosse possibile, fa presente che le sequenze che saranno diffuse non sono adatte al pubblico dei minori;

b) evita di favorire atteggiamenti che possano provocare incidenti, atti di violenza o violazioni di leggi e regolamenti da parte del pubblico o dei tifosi.

c) se conduce un programma in diretta si dissocia mediatamente da atteggiamenti minacciosi, scorretti, razzistici di ospiti, colleghi, protagonisti interessati all’avvenimento, interlocutori telefonici, via internet o via sms.

TITOLO IV

LAVORO GIORNALISTICO

Articolo 13

Solidarietà ed equa retribuzione

In tema di lavoro il giornalista rispetta la «Carta di Firenze» che fa parte integrante del Testo unico, al quale viene allegata (Allegato 5).

Articolo 14

Uffici stampa

Il giornalista che opera negli uffici stampa:

a) separa il proprio compito da quello di altri soggetti che operano nel campo della comunicazione;

b) non assume collaborazioni che determinino conflitti d’interesse con il suo incarico;

c) garantisce nelle istituzioni di natura assembleare il pieno rispetto della dialettica e del pluralismo delle posizioni politiche.

TITOLO V

SANZIONI

Articolo 15

Norme applicabili

La violazione delle regole e dei principî contenuti nel «Testo unico» e integranti lo spirito dell’art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 comporta per tutti gli iscritti all’Ordine dei giornalisti l’applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.

Articolo 16

Norma transitoria

Il «Testo unico» entra in vigore il 3 febbraio 2016. I procedimenti disciplinari avviati prima di tale data sono definiti mantenendo il riferimento ai precedenti documenti deontologici.

  • Carta Informazione e Pubblicità
    Il protocollo d’intesa, firmato il 14 aprile 1988 da giornalisti, agenzie di pubblicità e associazioni di pubbliche relazioni, chiarisce il ruolo del giornalista dinanzi al problema degli inserti, degli annunci, degli spot e stabilisce che i messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili dai testi giornalistici. Al giornalista è vietato fare pubblicità, a meno che non sia a titolo gratuito e nell’ambito di iniziative che non abbiano carattere speculativo.
  •  Carta di Treviso
    La Carta di Treviso è il primo documento di autoregolamentazione deontologica che impegna i giornalisti a norme e comportamenti eticamente corretti nei confronti dei minori. È stata firmata il 5 ottobre del 1990 da Federazione nazionale della stampa, Ordine dei giornalisti e Telefono Azzurro prendendo il nome della città che ospitò il convegno.
    Il 25 novembre 1995 Federazione e Ordine, sempre d’intesa con il Telefono Azzurro, constatando la presenza di violazioni al documento, hanno ribadito e rafforzato i principi contenuti nella Carta, approvando il Vademecum ’95 al fine di ottenere una maggiore protezione della dignità e dello sviluppo dei bambini e degli adolescenti.
  •  Carta dei doveri del giornalista
    Il Protocollo, che costituisce uno statuto completo della deontologia professionale, richiama il rispetto della persona, la non discriminazione, la correzione degli errori e la rettifica, la presunzione di innocenza. Contiene il divieto di pubblicare immagini violente o raccapriccianti, l’obbligo di tutelare la privacy dei cittadini e, in particolare, dei minori e delle persone disabili o malate. Circa le fonti specifica che, in via ordinaria, devono essere rese note al pubblico e, in caso di fonti confidenziali, prevale il dovere di mantenere il segreto professionale.
  • Carta di Perugia
    Alla stesura della Carta dei doveri sono seguiti documenti relativi alla condotta professionale per quanto attiene specifici settori oggetto della comunicazione giornalistica. Nel settore della sanità alcuni Ordini regionali hanno redatto Carte sulla modalità di trattare argomenti di comunicazione sulla salute a partire dalla Carta di Perugia su Informazione e Malattia (13 articoli) redatta a Perugia l’11 gennaio 1995 dal Consiglio dell’Ordine regionale dei giornalisti, dalla Federazione regionale dei medici e dall’Ordine regionale degli psicologi.
  • Carta Informazione e Sondaggi
    Il 7 aprile del 1995 l’Ordine dei Giornalisti ha firmato con l’Associazione che comprende gli Istituti di Ricerche di mercato, sondaggi, opinione, e Ricerca sociale (ASSIRM), un protocollo d’intesa che detta regole di comportamento per la correttezza delle informazioni sui sondaggi sia a chi li esegue (gli istituti demoscopici) sia a chi li divulga o li diffonde in qualsiasi forma (giornalisti o committenti). Stabilendo che il dovere imprescindibile di entrambe le parti è fornire all’utente tutte le informazioni necessarie e indispensabili per valutare l’attendibilità dei dati, la loro completezza, la loro rilevanza e significatività rispetto ai temi trattati e alle conclusioni tratte. In sostanza si devono offrire al lettore tutti gli elementi che gli consentano una lettura critica dei risultati del sondaggio.
  • Testo unico sulla privacy (d. lgs 196/2003) e Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell´attività giornalistica
    Il Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica realizza un soddisfacente equilibrio nel delicato rapporto tra diritto di cronaca e protezione della sfera di riservatezza dei cittadini. Le violazioni del Codice sono sanzionate, per quanto riguarda i giornalisti, soltanto in via disciplinare. Secondo la Corte di Appello di Milano nei confronti dei giornalisti che violano la privacy ”non si applica la tutela penale prevista per il trattamento illecito dei dati, ma, unicamente, una tutela in sede disciplinare, innanzi al Consiglio dell’Ordine”.
  • Carta dei doveri del giornalista degli uffici stampa
    La Carta dei doveri del giornalista degli uffici stampa, stilata dal gruppo Uffici Stampa del Cnog, è stata approvata il 10 novembre 2011 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e prevede nuove ipotesi di comportamenti deontologici per tutti gli iscritti all’Ordine. Essa stabilisce che il giornalista deve uniformare il proprio comportamento professionale al principio fondamentale dell’autonomia dell’informazione; ciò indipendentemente dalla collocazione dell’Ufficio Stampa nell’ambito della struttura pubblica o privata in cui opera.
  • Codice di autoregolamentazione TV e minori
    Emanato con Decreto Ministero Comunicazioni 29 novembre 2002, il Codice prende in considerazione il minore nella sua veste di utente e fruitore del messaggio televisivo e affronta l’esigenza di tutela degli utenti minorenni.
  • Carta dei doveri dell’ informazione economica
    La Carta dei doveri dell’ informazione economica detta i criteri che devono regolare l’informazione di settore e ai quali i giornalisti devono attenersi r rappresenta un piccolo codice di autoregolamentazione
  • Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi
    Il Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi denominato Codice Media e Sport è stato elaborato  dopo i tragici incidenti del 2007 in cui perse la vita l’ispettore di polizia Filippo Raciti fuori dallo stadio di Catania. Il Codice detta una serie di prescrizioni, in particolare nella conduzione delle trasmissioni radiofoniche e televisive, dove, ad esempio, in caso di violazione delle disposizioni del Codice stesso, il conduttore dissocia con immediatezza l’emittente e il fornitore di contenuti dall’accaduto e ricorre ai mezzi necessari – fino all’eventuale disposizione di una pausa della trasmissione, o la sospensione di un collegamento, o l’allontanamento del responsabile – per ricondurre il programma entro i binari della correttezza.
  • Carta di Roma
    La Carta di Roma, resa necessaria dalla rilevanza acquisita dai temi dell’immigrazione e della multiculturalità nella società attuale, invita i giornalisti ad adottare termini giuridicamente appropriati, al fine di restituire al lettore la massima aderenza alla realtà dei fatti, evitando l’uso di termini impropri. Si invitano inoltre i cronisti a evitare la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte e di mantenere un metro omogeneo e coerente di misura per evitare di alimentare eventuali atteggiamenti razzistici.
  •  Decalogo del giornalismo sportivo
    Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha ritenuto necessario esplicitare in modo sintetico alcune norme dedicate espressamente al giornalismo sportivo approvando, il 31 marzo 2009, il Decalogo del giornalismo sportivo. Esse concorrono anche a certificare diritti e doveri della categoria nel confronto che i giornalisti hanno quotidianamente con società e organizzazioni sportive e con le autorità.
  • Codice di autoregolamentazione per i processi in tv
    Sottoscritto il 22 maggio 2009 a Roma, nella sede dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da Agcom, Rai, Mediaset, RTI, Telecom Italia Media, FRT, Associazione Aeranti-Corallo, Fnsi, Cnog, il Codice di autoregolamentazione per i processi in tv si prefigge l’obiettivo di impedire i processi-show trasferiti impropriamente dalle aule di giustizia in televisione e mira a rendere chiare le differenze fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra accusa e difesa, sempre nel pieno rispetto dei diritti inviolabili della persona. L’accertamento delle violazione del presente Codice e l’adozione delle eventuali misure correttive sono riservati alla competenza di un apposito Comitato costituito presso l’AGCOM. In ogni caso restano affidate all’Ordine dei giornalisti, in via esclusiva, le eventuali sanzioni a carico degli iscritti.
  • Carta di Firenze
    La Carta di Firenze è stata promulgata per garantire un maggior riconoscimento e rispetto della dignità e della qualità professionale di tutti i giornalisti, dipendenti o collaboratori esterni e freelance. Il primo diritto del giornalista è la tutela della sua autonomia che in caso di precarietà lavorativa, fenomeno sempre più espansione, è troppo spesso lesa da inadeguate retribuzioni, da politiche aziendali più attente al risparmio economico che ad investimenti editoriali e qualità finale del prodotto giornalistico. Ma anche da scelte di organizzazione del lavoro da parte di colleghi giornalisti collocati in posizioni gerarchicamente superiori. La più importante novità del documento riguarda, infatti, i rapporti di collaborazione e solidarietà tra giornalisti, ossia la responsabilizzazione – in senso deontologico – di chi riveste un ruolo di coordinamento del lavoro giornalistico.
  • Carta di MilanoApprovata dal Cnog l’11 aprile 2013, la Carta di Milano, nella consapevolezza che il diritto all’informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, invita a osservare la massima attenzione nel trattamento delle informazioni concernenti i cittadini privati della libertà o in quella fase estremamente difficile e problematica del reinserimento nella società.