Alluvione in Romagna, misure di sostegno a lavoratori autonomi e imprese: fino a 3.000 euro per chi ha dovuto sospendere attività lavorativa

Nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2023 è stato pubblicato il c.d. “decreto alluvioni” (D.L. 61/2023) che prevede una serie di interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 in specifiche zone dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana.

In particolare, le misure che interessano il mondo del lavoro autonomo e delle imprese riguardano la sospensione dei versamenti tributari e contributivi e l’erogazione di un bonus economico ai lavoratori che hanno dovuto sospendere l’attività.

Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi

È stata prevista la sospensione del versamento di tributi e contributi in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 da parte di tutti i soggetti residenti nelle zone colpite dalle alluvioni. La misura concerne, in particolare, i seguenti versamenti:

  • tributi in scadenza;
  • contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria,
  • adempimenti obbligatori in materia di lavoro e previdenza;
  • versamento di ritenute e trattenute sulle addizionali regionali e comunali dell’IRPEF;
  • versamenti relativi alle cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione;
  • adempimenti obbligatori verso le amministrazioni pubbliche per datori di lavoro,
  • professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale;
  • adempimenti previsti per gli istituti di definizione agevolata.

Successivamente alla fine di agosto, gli adempimenti ripartiranno con scadenza al 20 novembre 2023.

Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi

Ai professionisti iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza (ivi compresa la gestione previdenziale dell’INPGI) che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, viene  riconosciuta una indennità una tantum, di 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni, nella misura massima complessiva di 3.000 euro.

Le categorie interessate sono:

  • i collaboratori coordinati e continuativi;
  • i lavoratori autonomi, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali.
  • i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;

L’indennità – anche per quanto riguarda i giornalisti che svolgono l’attività in forma libero professionale ovvero in regime di collaborazione coordinata e continuativa assicurati presso l’INPGI – sarà erogata dall’INPS, previa presentazione di apposita domanda secondo modalità e termini reperibili qui (Circolare INPS numero 54 del 08-06-2023)

Sospensione di termini in favore delle imprese

Per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori rientranti nel perimetro emergenziale sono sospesi – dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi – i versamenti di mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere,  gli adempimenti contabili e societari, i canoni di locazione di stabili divenuti inagibili, anche parzialmente, nonché di locazione di beni immobili strumentali all’attività professionale svolta nei medesimi edifici. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.

 

 

da www.inpginotizie.it

 

Potrebbero interessarti anche...