Raimondo Baldoni, direttore della Voce di Romagna, sospeso per due mesi dall’Ordine dei giornalisti

ordinegionale1-300x201Consiglio di disciplina dell’Emilia Romagna: sospeso per due mesi dal’esercizio della professione Raimondo Federico Baldoni direttore della “Voce di Romagna”. Fra le contestazioni “L’inosservanza dell’obbligo di verità relativamente alla ricostruzione dell’intera vicenda che ha interessato La Voce e in particolare alle affermazioni ‘l’editore sta pagando gli stipendi’”. Pubblichiamo il testo integrale della delibera.

 

Il Collegio di disciplina territoriale (presso l’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna, ndr) formato dai giornalisti professionisti Claudio Santini (presidente) e Roberto Olivieri e dalla pubblicista Valeria Cicala (segretario), riunito il 15 gennaio 2016, dopo una lunga e approfondita discussione, ha adottato la seguente delibera.

FATTO- Con segnalazione del 17 novembre 2014, e con l’integrazione del febbraio 2015, i giornalisti Paolo Facciotto e Fausta Mannarino e la presidente dell’Aser Serena Bersani lamentavano “numerose violazioni deontologiche e contrattuali” in capo a Raimondo Baldoni, giornalista professionista direttore della Voce di Romagna. Il Collegio n. 3 costituito dai giornalisti Andrea Botti, Roberto Olivieri e Valeria Cicala, esaminata la corposa documentazione allegata all’esposto, nella riunione del 26 maggio 2015, deliberava l’apertura del procedimento disciplinare contestando, in particolare, il contenuto dell’articolo dell’1 agosto 2014 nel quale ravvisava una serie di violazioni deontologiche in capo all’art 2 della legge professionale (commi 1, 2 e 3) e alla Carta dei Doveri del giornalista laddove recita che “la responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può mai subordinarla a interessi di altri e particolarmente a quelli dell’editore, del Governo o di altri organismi dello Stato”

MEMORIA DIFENSIVA – In data 10 luglio 2015 Raimondo Federico Baldoni faceva pervenire memoria difensiva nella quale,sostanzialmente, respingeva tutti gli addebiti, sostenendo che:

a – l’articolo dell’1 agosto 2014 era stato scritto a seguito di una serie di commenti apparsi su siti, blog e Fb e a lanci di agenzie offensivi e diffamatori nei confronti del quotidiano La Voce e di lui stesso. L’articolo era stato dunque un modo per ristabilire la verità;

b – era corretto quanto affermato nell’articolo e cioè che l’editore stava pagando gli stipendi;

c – i dati di Paolo Facciotto erano stati pubblicati in quanto membro della Fnsi nazionale e del Cdr di un quotidiano e quindi non erano quelli di un comune cittadino;

d – non era mai stata chiesta una rettifica per l’articolo incriminato;

e – il comunicato sindacale del cdr, sbagliato e poi corretto dallo stesso Cdr, era stato pubblicato (subito dopo l’incontro sindacale) sulla pagina Fb di una testata locale, ancora prima di essereinviato al direttore. E poco dopo era stato pubblicato sul sito dell’Aser.

Nella memoria erano inoltre inserite una serie di considerazioni sui rapporti difficili e sulle molte problematiche della redazione.

AUDIZIONE – Il 20 luglio 2015 Baldoni veniva sentito dal Collegio. Nel corso del colloquio, dopo il riepilogo della vicenda a cura del consigliere istruttore Roberto Olivieri, Baldoni ribadiva quanto già inserito nella memoria difensiva e cioè che l’articolo dell’ agosto 2014 aveva l’intento di fare chiarezza in risposta alle continue notizie che contenevano “sciocchezze enormi” sul conto della testata da lui diretta. Non era stato scritto per “conto dell’editore” ma semplicemente per mettere in chiaro alcune cose e… “togliersi i sassolini dalla scarpa”. Riconfermava l’esattezza di quanto scritto nell’articolo contestato e cioè che l’editore aveva ricominciato a pagare gli stipendi. Alle contestazioni di avere,nel testo dell’articolo, parlato genericamente di bugie senza contestare punto per punto e di non avere tenuto una giusta equidistanza dalle vicende di giornalisti della redazione (caso Mannarino) riportando vicende personali e riferendo dell’iscrizione di alcuni al sindacato – insomma di essersi soffermato più su elementi di contorno e sulla conflittualità all’interno della redazione piuttosto che fornire elementi di valutazione corretti per i lettori – Baldoni ribadiva la necessità di rispondere ai numerosi articoli, a suo dire diffamatori, apparsi su stampa e internet.

ITER PROCEDURALE – In data 18 novembre 2015 il presidente del Consiglio di disciplina prendeva atto del perdurare dell’assenza per malattia del Consigliere Andrea Botti (componente del Collegio n. 3) e tenuto conto dell’urgenza di definire il procedimento pendente nei confronti di Raimondo Federico Baldoni decideva di sostituire personalmente il collega Botti integrando di fatto il Collegio n. 3 che

risultava così composto: Claudio Santini (presidente); Valeria Cicala (Segretaria) e Roberto Olivieri (consigliere): Di tale modifica veniva data formale comunicazione con raccomandata Ar e tramite mail all’incolpato.

CONSIDERAZIONI – Procedendo a una disamina degli addebiti contestati il Collegio ritiene Baldoni non censurabile per omesso controllo in relazione agli articoli a firma Vittorio Pietracci e Gianfranco Angelucci. Per quanto attiene invece alle altre contestazioni mosse, e in particolare al contenuto dell’articolo del 1°agosto 2014, il Collegio ritiene certamente esistenti :

– L’inosservanza dell’obbligo di verità relativamente alla ricostruzione dell’intera vicenda che ha interessato La Voce e in particolare alle affermazioni “l’editore sta pagando gli stipendi”

– L’inosservanza dell’obbligo di verità, buona fede e collaborazione tra colleghi e tra giornalisti ed editori, nella parte del medesimo articolo laddove si fornisce una ricostruzione delle vicende che hanno portato al licenziamento di Facciotto, del tutto di parte e non veritiera. Come pure del trasferimento della Mannarino (vicenda tra l’altro sub iudice al momento della redazione dell’articolo, circostanza della quale, peraltro, non si dà conto nel testo);

– I medesimi passi dell’articolo violano anche il Testo Unico alla Privacy del 2003;

– Illiceità sempre sotto il profilo della violazione dell’obbligo di collaborazione tra colleghi e del dovere di lealtà rinvenibile nel palese attacco al ruolo e alla funzione del sindacato contenuto in più passaggi del medesimo articolo;

– Più sfumata ma configurabile, è la responsabilità per violazione dell’obbligo di promuovere la fiducia tra stampa e lettori, rinvenibile nella mancata pubblicazione del resoconto del termine (anche giudiziale) delle due richiamate vicende (ammesso che non sia stato fatto, al di là di quanto riportato nell’esposto).

Per questi motivi  Il Collegio n. 3 ha deliberato di comminare la sanzione disciplinare della sospensione di mesi due dall’esercizio della professione giornalistica al giornalista professionista RAIMONDO FEDERICO BALDONI.

Il presidente Claudio Santini

Avverso questa delibera l’interessato e il Procuratore generale presso la Corte d’appello hanno facoltà di ricorrere al Consiglio di disciplina nazionale entro 30 giorni dal ricevimento. L’interessato ha altresì la possibilità di proporre, unitamente al ricorso, istanza di sospensionecautelare. Si fa presente che la delibera diverrà esecutiva solo allo scadere dei 30 giorni utili per presentare ricorso. Resta confermato che nel caso in cui non venga presentata istanza disospensiva la delibera è esecutiva dalla data di notifica all’interessato anche in presenza di ricorso al Consiglio di disciplina nazionale.

Per approfondire e ricordare la vicenda

Potrebbero interessarti anche...