Casagit, dichiarazione redditi e adempimenti fiscali 2022

CASAGIT: dichiarazione redditi, adempimenti fiscali

Anche quest’anno la dichiarazione dei redditi dovrà essere presentata alla Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre, direttamente o attraverso il commercialista o il Caf. Dal 23 maggio si potrà scaricare il 730 precompilato dal sito della Agenzia. Per gli assistiti Casagit, questi i punti importanti da tener presente.

Soci contrattualizzati CNLG e pensionati INPGI – Possono portare in detrazione soltanto la spesa sanitaria non rimborsata da Casagit. I familiari (coniuge e figli) assistiti nel nucleo familiare del socio possono invece portare in detrazione l’intera spesa sanitaria sostenuta, anche se rimborsata in tutto o in parte da Casagit. Sulla base del Testo Unico delle imposte sui redditi (articolo 51, comma 2 lettera a) i contributi versati dai soci contrattualizzati e pensionati, generalmente prelevati direttamente in busta paga o dalla pensione, sono fiscalmente deducibili alla fonte a cura del datore di lavoro o dell’Inpgi, come risulta nel CU (ex CUD) fino al limite di 3.615,20 euro. I contributi versati per i familiari assistiti non sono invece deducibili.

Coniuge non a carico – Il coniuge non a carico (per il quale il socio contrattualizzato CNLG o pensionato Inpgi ha versato nel 2021 il “contributo individuale” di 900 euro) nella propria dichiarazione dei redditi può portare in detrazione tutte le spese sanitarie, anche se rimborsate interamente o in parte da Casagit. Il contributo di 900 euro non è deducibile.

Soci volontari –  I Soci volontari (cioè non contrattualizzati CNLG né pensionati Inpgi) possono portare in detrazione soltanto la spesa sanitaria non rimborsata da Casagit. I familiari assistiti possono invece portare in detrazione l’intera spesa sanitaria, anche se rimborsata in tutto o in parte da Casagit. Sulla base del Testo unico delle imposte sui redditi (articolo 15, comma 1 lettera i bis) i contributi  versati dai Soci volontari sono fiscalmente detraibili nella misura del 19 per cento del contributo associativo (riferito esclusivamente al socio titolare di posizione) fino al limite di 1.300 euro. Il contributo per i familiari assistiti non è invece detraibile.

 

 

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