Casagit, importanti novità sui rientri nella Cassa, ex coniuge e figli

Care colleghe e colleghi,

da ottobre entreranno in vigore alcune novità significative del Regolamento Casagit. Ve le elenco in modo succinto.

Rientri. Possono tornare in Casagit, pagando la contribuzione da socio volontario, quanti ne siano usciti per decadenza o recesso negli ultimi dieci anni (cioè dal 1 gennaio 2008 in poi), purché non abbiano pendenze debitorie nei confronti della Cassa. Il diritto alla erogazione delle prestazioni scatterà dopo 90 giorni dalla reiscrizione. Le domande possono essere presentate a partire da ottobre 2018 e fino al 30 settembre 2019.

Ex-coniuge. In caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il socio titolare può mantenere l’iscrizione del coniuge separato o divorziato senza che questo gli impedisca di iscrivere anche l’eventuale nuovo coniuge o convivente more uxorio. In questo caso, una delle due quote sarà rapportata al contributo previsto per l’iscrizione a socio volontario.

Figli. Per mantenere l’iscrizione a Casagit 1 fino ai 35 anni, non è più necessario che i figli siano fiscalmente a carico del socio titolare. La novità è rilevante: a)perché non sarà più necessario presentare a Casagit la dichiarazione dei redditi a prova del fatto che il figlio è fiscalmente a carico; b)perché il figlio con un reddito proprio non dovrà più uscire dal nucleo familiare ed eventualmente iscriversi ad uno dei Nuovi Profili, ma potrà restare nella posizione di familiare assistito. Di conseguenza, il socio titolare potrà ora far domanda per riassumere nel suo nucleo familiare e fino al 35° anno di età il figlio che, in base alla precedente normativa, si era iscritto ad un Nuovo Profilo perché era titolare di un reddito proprio.

Grato per l’attenzione, vi ricordo che gli uffici ed io siamo a disposizione per qualunque  chiarimento

Claudio Cumani

Fiduciario Casagit Emilia Romagna

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