La Cassazione: “I giornalisti versino all’Inpgi anche per attività occasionale”
Obbligo di iscrizione all’Inpgi per i giornalisti pubblicisti e chiarimento sui tempi per la prescrizione contributiva. La Corte di Cassazione – sezione lavoro civile – mette un nuovo punto fermo su tempi e modalità dei versamenti previdenziali per i colleghi che non esercitano la professione in via esclusiva e con rapporto di lavoro dipendente.
La sentenza è spiegata accuratamente da Francesca Vinciarelli sul portale Pmi.it . In particolare con la sentenza n. 9633/2016 i giudici affermano il principio per cui “con l’iscrizione all’Albo, che costituisce un atto volontario del professionista, scatta l’obbligo di contribuzione nelle forme della Gestione separata, alla sola condizione dell’assenza di un vincolo di subordinazione. Requisito quest’ultimo che basta per qualificare l’attività del professionista come attività autonoma. Dunque il giornalista pubblicista è obbligato a contribuire alla Gestione separata dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani se è iscritto nell’elenco dei pubblicisti e svolge attività giornalistica libero-professionale, anche se questa abbia carattere occasionale e non abituale.
Nel caso in esame è stato rigettato l’appello proposto da un lavoratore nei confronti dell’Inpgi e di Equitalia con riferimento ad una cartella di pagamento a lui notificata per il pagamento di contributi relativi all’anno 1996 per la Gestione separata Inpgi. In Cassazione il lavoratore motivava il ricorso con la prescrizione quinquennale ex articolo 3, comma 9, della Legge n. 335/1995, e con il fatto che dalla fine degli anni ’70 era iscritto all’Albo dei giornalisti pubblicisti, e solo occasionalmente aveva svolto attività giornalistica. Da sottolineare che il ricorrente svolge la professione di avvocato, come attività prevalente, versando alla relativa Cassa forense i contributi previdenziali dovuti.
Viene infine precisato che la prescrizione, secondo le regole generali, non può decorrere se non da quando il diritto può essere esercitato. Viene quindi esteso all’Inpgi il principio secondo il quale, in materia di contributi previdenziali dovuti all’Ente ,trova applicazione, ai sensi del d.lgs. n. 103/1996, la disciplina di cui al Regolamento attuativo che prevede che la prescrizione, di durata quinquennale ex art. 3, comma 9, della I. n. 335 del 1995, decorra dalla data di trasmissione all’Inpgi della dichiarazione annuale sui redditi percepiti da parte dell’obbligato”.
A questo link il testo della sentenza: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160512/snciv@sL0@a2016@n09633@tS.clean