La sentenza: riconosciuto l’art. 2 a un collaboratore e il licenziamento ritorsivo dell’editore
Una sentenza che può essere presa come caso di scuola, ottenuta da un collega dell’Emilia-Romagna grazie al lavoro dei legali convenzionati con l’Aser dello studio Piccinini-Laudi di Bologna.
Un giornalista che per oltre ventidue anni ha collaborato con un importante quotidiano in assenza di qualsiasi contratto scritto ma trattato come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa compensata “a pezzo”, curando uno specifico settore sportivo e redigendo circa quattrocento pezzi all’anno (tra carta e web) rivendicava, attraverso un legale, l’inquadramento come lavoratore subordinato. Il giorno in cui perveniva la raccomandata al direttore e all’editore il giornalista veniva informato dal redattore con il quale aveva contatti quotidiani che non avrebbe più dovuto inviare pezzi.
Intendendo far dichiarare la natura di vero e proprio licenziamento (orale) della interruzione della collaborazione, il giornalista aveva però bisogno di far accertare la natura subordinata del rapporto: di qui la decisione di chiederne un accertamento sommario con Rito Fornero, presupposto indispensabile per poter richiedere la reintegrazione ai sensi dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori.
Il Tribunale di Bologna condivide tale impostazione, dichiarando che “la cognizione del Giudice nel procedimento ex lege Fornero comprende l’accertamento della subordinazione, che rientra nella qualificazione del rapporto; non può estendersi all’accertamento della retribuzione”.
Nel merito il giudice, accogliendo la domanda giudiziaria proposta, ritiene di inquadrare la prestazione nell’ambito della figura del collaboratore fisso disciplinata dall’art. 2 del CNLG, individuato come colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell’informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell’impresa giornalistica, che si assicura così la copertura di detta area giornalistica.
L’istruttoria svolta nel corso della fase sommaria del processo ha confermato che il giornalista si era tenuto stabilmente a disposizione dell’editore nel settore del basket con una disponibilità piena tutto l’anno, ricevendo l’incarico di redigere i pezzi senza mai rifiutarsi: conseguentemente il Tribunale dichiara sussistere i requisiti di continuità e di inserimento nell’organizzazione aziendale che caratterizzano il collaboratore fisso di cui all’art. 2 del CNLG.
Quanto al licenziamento il giudice considera evidente l’imputabilità alla società della decisione di recedere dal rapporto “a seguito della richiesta di regolarizzazione avanzata dal ricorrente tramite il proprio difensore”, desumendolo dalla deposizione di un teste che ha dichiarato “che la lettera del legale fu ritenuta lesiva della fiducia nei confronti del giornalista”.
Conseguentemente il Tribunale dichiara il recesso aziendale “ritorsivo rispetto ad una legittima pretesa del lavoratore, con conseguente applicazione del primo comma dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 come novellato dalla legge Fornero”.