Statuto

STATUTO

Approvato dall’Assemblea del 31 Luglio 1958 e modificato nel 1962, 1970, 1982, 1983, 1995, 1998, 2010, 2013, 2015, 2018 e 2022.

STORIA

Il 28 febbraio 1905 nasce a Bologna l’Associazione Stampa dell’Emilia, cui possono appartenere “soltanto i giornalisti professionisti dell’Emilia e della Romagna, purché del giornalismo facciano la loro abituale ed esclusiva occupazione retribuita”. Gli scopi sono enunciati dal secondo articolo: “tutela degli interessi morali dei giornalisti per ciò che riguarda le questioni d’onore, la moralità dei soci e i rapporti fra stampa, pubblico e autorità; la tutela degli interessi materiali dei giornalisti per ciò che riguarda il mutuo soccorso, i licenziamenti, le indennità e tutte le questioni economiche inerenti le relazioni fra proprietari di giornali, direttori e redattori”.
L’Associazione, nonostante il nome e i requisiti, inizialmente ha competenza locale, come il “Circolo giornalistico ferrarese”, fondato nel 1895, e la “Associazione degli artisti e della stampa” di Modena, costituita nel 1902: due gruppi con funzioni più culturali che sindacali, che però furono tra le prime associazioni di giornalisti nate in Italia dopo Milano e Palermo.
Queste ed altre organizzazioni danno vita, nel febbraio 1908, alla Federazione fra le Associazioni Giornalistiche Italiane (poi Fnsi), che tiene il primo congresso proprio a Bologna, nell’aprile 1909, “solenne consacrazione della grande alleanza di tutte le associazioni e di tutti i giornalisti d’Italia”.
Quattro mesi dopo, l’ASE promuove la Cassa pia di previdenza, che precorre le funzioni oggi svolte rispettivamente dall’Inpgi e dalla Casagit: sussidio di disoccupazione, “pensione” ed assistenza sanitaria per i soci (all’inizio nove su circa venti professionisti in servizio), che versano quote uguali. Aperta a “tutti coloro che esercitano esclusivamente e da almeno tre anni la professione di giornalisti nella regione Emiliana”, professione che deve essere “abituale e principalissima”.
Agli albori del fascismo l’ASE è fra le prime a denunciare la minaccia che incombe sulla libertà di opinione e di stampa: il 13 febbraio 1922 una squadraccia aggredisce un cronista bolognese, il Consiglio Direttivo si riunisce d’urgenza e, verificata “l’inefficacia dell’opera di persuasione finora spiegata” per contrastare gli episodi di violenza contro i giornalisti, chiede all’unanimità alla Fnsi una “energica azione collettiva a tutela dell’incolumità personale e del patrimonio morale dei giornalisti”. Ma nonostante lo sforzo della Federazione e le promesse di tutte le forze politiche, nuovi casi di violenza e intimidazione nei confronti di giornalisti si verificano in Emilia (Bologna, Ferrara, Reggio) e il Direttivo della Fnsi sceglie di riunirsi a Bologna, in maggio, per denunciare quegli episodi.
L’anno seguente, i soci dell’ASE “a grande maggioranza” si schierano contro le norme in materia di stampa decise dal regime, ma alla fine del 1925 i rappresentanti eletti democraticamente vengono costretti con la forza a dimettersi, analogamente a quanto succede a Roma nella Fnsi.
Dopo aver espulso quanti, professionisti e pubblicisti, non hanno la tessera del partito, il 13 maggio 1927 i giornalisti fascisti possono ribattezzare l’ASE “Sindacato Regionale Fascista dei Giornalisti”. L’Associazione Stampa dell’Emilia-Romagna conta tra i suoi soci tre giornalisti martiri della Resistenza: Giovanni Brizzolara, Ezio Cesarini ed Odoardo Focherini.
Finita la guerra, viene ricostituito il libero sindacato, che da quel momento si chiama “Associazione Stampa dell’Emilia-Romagna”, e che, si legge nello Statuto, “ravvisa nell’unità sindacale, professionale e organizzativa della categoria raggiunta con la Liberazione, la garanzia più valida di funzionalità, di rappresentanza e di prestigio per il raggiungimento dei propri fini istituzionali”.
Ma nel 1979, il 13 marzo, l’Asem (fino al 1982 l’Associazione comprende anche le Marche) subisce ancora un attentato: l’attacco di sedicenti “Gatti selvaggi”, che prendono di mira la sede del sindacato dei giornalisti, allora in via San Giorgio, appiccando il fuoco dopo avere cosparso di benzina i locali della sede. L’incendio distrugge arredi, suppellettili e parte dell’archivio, ma soprattutto provoca la morte di una donna: Graziella Fava, addetta alle pulizie che, uscita sul pianerottolo, non sopravvive al fumo. I responsabili non saranno mai identificati e quel delitto è tuttora impunito. Nel 1980 il Comune di Bologna ha intitolato a Graziella Fava il giardino tra viale Pietramellara, via Cairoli e via Milazzo.
Il 22 aprile 2006 viene inaugurato a Conselice, nella Bassa Romagna, in provincia di Ravenna, con il sostegno dell’Aser e dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna, il Monumento alla Libertà di Stampa: il primo in Italia.
Al centro del monumento è conservata una pedalina con cui i patrioti partigiani, durante la Guerra di Liberazione Nazionale, stamparono e diffusero centinaia di migliaia di copie di 12 testate diverse.

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1
E’ costituita l’Associazione della Stampa Emilia-Romagna, (Aser), organismo sindacale unitario dei giornalisti. L’Associazione ha dato vita, insieme ad altre associazioni regionali, alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi) e ne è parte costituente dal 1908.
L’Aser ha sede in Bologna. La sua durata è illimitata.

Articolo 2
L’Associazione ha giurisdizione sulla regione Emilia-Romagna. Può avere sezioni provinciali secondo le modalità previste dall’articolo 40.

Articolo 3
L’Associazione si propone i seguenti scopi:

  1. difendere la libertà di stampa, fondamento e presidio nelle democrazie moderne di ogni libertà e di ogni progresso civile e la dignità della professione giornalistica affermando l’unità della categoria senza alcuna discriminazione;
  2. rappresentare ed assistere i giornalisti associati nella tutela dei loro interessi materiali e morali, promuovendo il miglioramento delle loro condizioni economiche e contrattuali in collaborazione con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e adempiendo a tutte le funzioni attribuite dalle leggi e dai regolamenti alle rappresentanze di categoria;
  3. collaborare con il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti per la tutela del titolo e dell’esercizio professionale, nonché per la repressione dell’esercizio abusivo della professione;
  4. mantenere i collegamenti con i Comitati e i Fiduciari di Redazione eletti a norma dei contratti nazionali di lavoro giornalistico;
  5. avviare e favorire iniziative intese al miglioramento professionale dei suoi iscritti e alla preparazione di nuovi giornalisti;
  6. promuovere centri di attività e di iniziative nel campo della cultura, dell’arte e delle scienze, facilitando in particolare i rapporti tra i soci, le autorità e il pubblico per una sempre migliore valorizzazione della professione giornalistica;
  7. collaborare con l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” (Inpgi), con la Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani “Angiolo Berti” (Casagit) per la realizzazione delle provvidenze riguardanti l’assistenza e la previdenza dei giornalisti e con il Fondo di Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani (Fpcgi).

L’Associazione può stringere intese con altri organismi sindacali per la tutela morale ed economica dei suoi soci.

SOCI

Articolo 4
Il rapporto associativo tra i giornalisti è improntato ai seguenti principi, che trovano concreta disciplina nel presente Statuto:

  1. uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo;
  2. esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa in presenza dei requisiti;
  3. diritto di voto per gli associati, nelle opportune forme, per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per l’elezione degli organi direttivi;
  4. eleggibilità libera degli organi amministrativi;
  5. principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, II comma, del Codice Civile;
  6. attribuzione al Consiglio Direttivo dei criteri per l’ammissione ovvero l’esclusione al medesimo;
  7. pubblicità delle convocazioni del Consiglio Direttivo, delle relative deliberazioni, dei bilanci e rendiconti;
  8. intrasmissibilità del rapporto associativo e di eventuali contributi connessi e non rivalutabilità dei medesimi.

Articolo 5
I soci debbono essere iscritti all’Ordine dei Giornalisti, negli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti o nel registro dei praticanti.
I soci non possono essere iscritti contemporaneamente ad altre Associazioni sindacali regionali di stampa.
Per l’ammissione a socio, l’interessato indirizza la domanda, firmata da due soci, al Consiglio Direttivo, il quale delibera a maggioranza. I soci sono iscritti agli elenchi dei giornalisti professionali e dei giornalisti collaboratori secondo quanto previsto dall’art. 2 dello Statuto Fnsi.
Se la domanda non è accolta, l’interessato può fare ricorso al Collegio dei Probiviri.
Il passaggio dei soci da una categoria all’altra avviene automaticamente secondo le corrispondenti variazioni e qualifiche dell’Ordine dei giornalisti, salvo non ricorrano le condizioni previste dallo Statuto della Fnsi.I soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6
Per esercitare i diritti di socio è necessario essere in regola con il pagamento delle quote sociali.
Il socio in arretrato di un anno col pagamento delle quote sociali viene cancellato d’ufficio dall’elenco dei soci, salvo casi eccezionali sottoposti alla discrezionale valutazione del Consiglio Direttivo.
La qualifica di socio cessa: a) in caso di dimissioni; b) in caso di trasferimento ad altra Associazione regionale di stampa; c) in caso di cancellazione dall’Ordine dei giornalisti; d) per morosità; e) per espulsione.
I soci che per qualsiasi motivo cessassero di appartenere all’Associazione perdono ogni diritto al patrimonio sociale e non possono pretendere alcun rimborso o compenso per le quote da loro versate.

GRUPPI DI SPECIALIZZAZIONE

Articolo 7
Per facilitare, migliorandolo, l’esercizio di determinate attività giornalistiche possono essere costituiti gruppi di specializzazione tra gli iscritti all’Associazione.
Resta di esclusiva competenza dell’Associazione tutto ciò che si riferisce in genere alla rappresentanza e alla tutela degli interessi della categoria.
Per il riconoscimento, un gruppo deve sottoporre al Consiglio Direttivo dell’Associazione il proprio Statuto o ordinamento. Il riconoscimento è deliberato o negato in base alle reali e riconosciute esigenze di specializzazione giornalistica.
I gruppi di specializzazione esplicano la loro azione nell’ambito dell’Associazione uniformando la loro attività agli interessi generali perseguiti dall’Associazione stessa.
Nessuna deliberazione adottata dai gruppi di specializzazione potrà essere in contrasto con il presente Statuto o con le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ORGANISMI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 8
Gli organi della Associazione sono:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Presidente;
  3. il Consiglio Direttivo;
  4. l’Esecutivo;
  5. il Collegio dei Probiviri;
  6. il Collegio dei Revisori dei conti;
  7. la Consulta

L’ASSEMBLEA

Articolo 9
L’Assemblea generale dei soci è convocata:

  1. in via ordinaria, entro il 31 marzo, per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e per deliberare sulla relazione del Consiglio Direttivo nonché sulle altre proposte iscritte all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa o su istanza di almeno un quinto dei soci presentata un mese prima al Consiglio stesso.
  2. in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure quando almeno un quarto dei soci – la metà dei quali professionali – ne faccia richiesta al Consiglio Direttivo indicando gli argomenti da trattare.

Ciascun socio ha diritto ad un voto secondo quanto previsto dal regolamento.

Articolo 10
Per la convocazione di ogni Assemblea occorre un preavviso di almeno dieci giorni, con comunicazione diretta ai soci, indicando l’ordine del giorno, il luogo della riunione nonché gli orari della prima e della seconda convocazione.

Le assemblee straordinarie richieste dai soci a norma dell’articolo 9 debbono essere convocate entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Articolo 11
Per la validità delle assemblee in prima convocazione occorre l’intervento di un terzo dei soci. In seconda convocazione, dopo almeno un’ora dalla prima, l’Assemblea si intende riunita e valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo 12
Le assemblee sono disciplinate da un Regolamento parte integrante del presente Statuto.

IL PRESIDENTE

Articolo 13
Il Presidente viene eletto da tutti gli iscritti con apposita votazione a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto Presidente il socio professionale iscritto da almeno sei anni.
Il Presidente è a capo dell’Associazione, della quale è legale rappresentante in tutti i rapporti amministrativi, giuridici, sindacali e morali. Convoca e presiede l’Esecutivo, il Consiglio Direttivo e convoca le assemblee ordinarie e straordinarie; firma gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione. Fa osservare lo Statuto e controlla il buon andamento dell’Associazione.
In caso di assoluta urgenza adotta sotto la propria responsabilità le opportune deliberazioni sottoponendole successivamente alla ratifica del Direttivo; il Presidente è coadiuvato dai due Vicepresidenti che, in caso di sua assenza o impedimento, ne fanno le veci.
Speciali compiti possono essere delegati dal Presidente ad uno o più membri del Consiglio o a commissioni nominate dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente dura in carica quattro anni; nel caso in cui, per dimissioni o per altro motivo venga a mancare il Presidente, i Vicepresidenti fissano le elezioni per eleggere un nuovo Presidente. Il mandato, anche se l’elezione avviene in data diversa, cessa con lo scadere del mandato del Consiglio Direttivo.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ordinaria dei soci secondo le norme contenute nel presente Statuto.
Dura in carica quattro anni ed è composto da almeno sedici membri (dodici professionali e quattro collaboratori) più il presidente che lo presiede. Il numero dei consiglieri collaboratori è sempre pari a un quarto dei componenti il direttivo (escluso il presidente).
Non possono essere membri del Consiglio Direttivo quei soci in conflittualità aperta con lo Statuto, e quei soci che sono dirigenti di altri organismi di categoria – Ordine dei Giornalisti, Inpgi, Casagit e Fondo Pensione Complementare – o che occupano ruoli in palese conflitto di interessi.
I componenti dell’esecutivo dei gruppi di specializzazione sono eleggibili nel consiglio direttivo, ma non possono essere eletti alla carica di presidente dell’Aser.
Possono essere candidati per il Consiglio Direttivo i soci iscritti da almeno dodici mesi. Possono ricoprire le cariche di Vicepresidente, Tesoriere e Segretario quei consiglieri soci da almeno tre anni.
Le riunioni del Consiglio vanno convocate per iscritto e sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni categoria di soci elegge i propri rappresentanti. I praticanti votano e sono eleggibili con i professionali.
Nella sua prima riunione il Consiglio, su proposta del Presidente, elegge tra i componenti professionali un Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; tra i componenti collaboratori un Vicepresidente.
E’ dichiarato decaduto quel consigliere che nel corso del mandato passa alla categoria diversa da quella in cui è stato eletto.
Nel caso in cui, per dimissioni o per altro motivo, vengano a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo procede alla sostituzione con il primo o i primi dei non eletti.
Quando, per dimissioni o per altro motivo, venga a mancare contemporaneamente più della metà dei componenti il Consiglio Direttivo in carica in quel momento, si procederà entro due mesi alle elezioni di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio può essere convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Esso deve comunque riunirsi almeno una volta al mese per l’esame delle questioni di ordinaria amministrazione e per il controllo del buon andamento dell’Associazione, sia nel campo amministrativo che in quello organizzativo.
Alle sedute del Consiglio Direttivo sono invitati con diritto di parola e voto consultivo gli ex presidenti Aser, i soci membri del Consiglio Nazionale della Fnsi, del Consiglio Nazionale dell’Ordine, il Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine, i fiduciari Casagit e Inpgi, i Consiglieri d’Amministrazione e componenti le assemblee nazionali della Casagit, dell’Inpgi e del Fpcgi, la consulta Casagit, il Presidente regionale e i consiglieri nazionali dell’Unione Nazionale dei Giornalisti Pensionati, nonché i soci componenti del coordinamento regionale fra gli enti e i Presidenti delle Associazioni provinciali o loro delegati, i soci Fiduciari di redazione o membri di Comitato di Redazione e i rappresentanti dell’Associazione nella Commissione e nell’Assemblea per il lavoro autonomo della Fnsi.
Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano anche i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti.
Sono altresì invitati a partecipare alle sedute del Consiglio con voto consultivo i rappresentanti dei gruppi di specializzazione allorché siano all’ordine del giorno questioni riguardanti tali gruppi di specializzazione.
Il Consiglio può affidare incarichi particolari ai propri membri per il migliore svolgimento delle varie attività, che debbono, comunque, sempre essere coordinate e approvate dall’intero Consiglio.
Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è preponderante quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

Articolo 15
Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

  • determina e regola l’andamento dell’Associazione, adempiendo a tutte le funzioni previste dalla legge, dai Cnlg e dalla Fnsi;
  • mette in esecuzione le delibere delle assemblee direttamente o per mezzo di speciali commissioni;
  • decide sulla convocazione delle assemblee e ne fissa l’ordine del giorno (salvo quanto previsto dall’articolo 9);
  • delibera sulle domande di ammissione, sulla costituzione delle Associazioni provinciali e dei Gruppi di specializzazione;
  • stabilisce la misura delle quote associative e di contributi ordinari e straordinari a carico dei soci, e dà le direttive al Tesoriere per la compilazione dell’inventario e dei bilanci per l’esercizio finanziario che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e il consuntivo dell’esercizio passato;
  • provvede alle riscossioni e alle spese ordinarie e straordinarie, amministra il patrimonio sociale;
  • delibera sulla assunzione e licenziamento del personale stipendiato dalla Associazione nonché sul relativo trattamento economico;
  • sostiene le vertenze contrattuali dei soci, per la conciliazione, a norma dei contratti di lavoro giornalistico;

 

  • nomina rappresentanti o delegati presso altri organi professionali o sindacali dando ai medesimi direttive di massima sull’opera da

L’ESECUTIVO 

Articolo 16

L’Esecutivo è composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti, dal Segretario e dal Tesoriere.
L’Esecutivo può essere riunito in qualunque momento dal Presidente per discutere le questioni inerenti l’attività dell’Associazione.
Non possono essere componenti dell’ Esecutivo i presidenti dei gruppi di specializzazione e delle sezioni provinciali.

IL SEGRETARIO

Articolo 17

Il Segretario presiede alla funzionalità della Segreteria. In particolare tiene aggiornato l’elenco dei soci, redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo che sottoscrive assieme al Presidente, ha cura dell’archivio ed è responsabile del personale stipendiato dall’Associazione. Egli, previa approvazione del Consiglio Direttivo, può delegare parte delle sue attribuzioni ad altro membro dello stesso Consiglio Direttivo.
Può firmare, se delegato dal Presidente, atti e documenti di ordinaria amministrazione, relativi alla attività esplicata dalla Segreteria.

IL TESORIERE 

Articolo 18
Il Tesoriere è responsabile dei servizi di cassa e di contabilità; vigila sulla regolarità delle riscossioni delle quote sociali secondo le deliberazioni e le direttive del Consiglio e prepara l’inventario e i bilanci annuali, che, dopo l’esame del Consiglio, devono essere depositati in Segreteria a disposizione dei soci almeno una settimana prima dell’Assemblea cui devono essere sottoposti.
Firma, congiuntamente con il Presidente, tutti gli atti e documenti finanziari, amministrativi e contabili.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Elezione, costituzione e durata

Articolo 19

Il Collegio dei Probiviri dell’Associazione della Stampa Emilia- Romagna è costituito da nove membri, di cui sei professionali e tre collaboratori, eletti dalle rispettive categorie.
I membri del Collegio dei Probiviri devono essere scelti tra coloro che abbiano almeno sei anni di iscrizione all’Aser e non devono aver subito sanzioni disciplinari definitive nei cinque anni precedenti.
LafunzionediProboviroèincompatibileconqualsiasialtracarica in seno alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Aser,Gruppidispecializzazione,IstitutoNazionalediPrevidenzadeiGiornalistiItaliani“GiovanniAmendola”,CassaAutonomadiAssistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani “Angiolo Berti”, FondoPensione Complementare dei Giornalisti Italiani, Consiglio Nazionaledell’OrdinedeiGiornalisti,ConsiglioRegionaledell’OrdinedeiGiornalisti.

Articolo 20
Il Proboviro che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive del Collegio sarà considerato decaduto.

Articolo 21
Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni come le altre cariche. I suoi membri sono rieleggibili e possono essere ricusati secondo le norme del Codice Civile, le quali, in quanto applicabili, si intendono acquisite al presente Statuto.
In caso di anticipato scioglimento del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri rimane in carica sino alle elezioni.

Articolo 22
Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal Presidente del seggio entro dieci giorni dalle elezioni. Nella prima riunione, presieduta dal membro più votato, nomina un Presidente e un Vice presidente scelti tra i professionali e un Segretario scelto tra i collaboratori.

Competenze

Articolo 23
Il Collegio dei Probiviri ha funzioni disciplinari nei confronti dei soci che contravvengano alle norme dello Statuto o alle regole di correttezza professionale o di probità morale in modo da compromettere il prestigio dell’Associazione.
Il Collegio dei Probiviri può essere investito dal Consiglio Direttivo dell’Associazione di particolari incarichi, è anche competente ad esercitare il potere disciplinare nei confronti dei propri membri ed esercita le sue funzioni disciplinari su richiesta del Consiglio Direttivo e su denuncia di soci e non soci.
Le sue decisioni sono emesse con lodi.
Il Collegio è investito inoltre della facoltà di emettere lodi in merito a tutte le controversie attinenti l’attività professionale che possano sorgere tra soci e tra soci e terzi su richiesta di parte.
Il Collegio ha anche facoltà di emettere pareri, a richiesta del Consiglio Direttivo, su interpretazioni statutarie.

 

Sanzioni disciplinari

Articolo 24
Il Collegio dei Probiviri, salvo quanto dispone l’articolo 26 dello Statuto della FNSI, ha il potere di comminare le seguenti sanzioni disciplinari:

  1. diffida;
  2. ammonizione;
  3. censura;
  4. sospensione;
  5. espulsione.

I provvedimenti vanno comunicati con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (Pec) al Presidente della Associazione o a chi ne fa le veci.
Il Presidente della Associazione, a sua volta, è tenuto a dare notizia, con lettera raccomandata o Pec, del provvedimento all’interessato e al ricorrente entro sette giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.

Articolo 25
Per infrazione dello Statuto e per mancanza di lieve entità che interessano le regole della correttezza professionale o il prestigio della Associazione, vengono applicati provvedimenti della diffida, oppure quello della ammonizione ove la semplice diffida non sia ritenuta adeguata e sufficiente, oppure quando l’iscritto sia già stato diffidato.
La censura viene applicata al socio che, essendo incorso in una precedente ammonizione, persista nel comportamento scorretto o colpevole, ovvero abbia commesso una mancanza di maggiore gravità.
Il provvedimento di sospensione – fino a sei mesi – è applicato al socio che abbia commesso gravi mancanze anche al di fuori della attività professionale, lesive del prestigio del giornalismo.
Il provvedimento di espulsione è adottato in casi di eccezionale gravità che rendono manifestamente incompatibile la permanenza del socio in seno all’Associazione.
I provvedimenti disciplinari vengono affissi per quindici giorni nell’albo dell’Associazione.

Articolo 26
Le mancanze disciplinari commesse dal socio che comportano i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell’articolo 24 debbono essere contestate all’interessato con lettera raccomandata   o Pec dal Presidente (o da chi ne fa le veci) del Collegio.
Deduzioni, giustificazioni o eccezioni debbono essere inoltrate al Collegio, dall’interessato o da un suo procuratore, entro venti giorni dal ricevimento della contestazione.
La procedura ulteriore, in quanto applicabile, è quella prevista per i ricorsi.

Articolo 27
Contro tutti i provvedimenti disciplinari e avverso i lodi è ammesso il ricorso al Collegio nazionale dei Probiviri entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica.
Il ricorso non sospende l’esecuzione dei provvedimenti stessi, salvo deliberazione contraria del Collegio nazionale dei Probiviri.

Ricorso e procedura

Articolo 28
Hanno facoltà di presentare ricorso al Collegio dei Probiviri:

  1. i soci professionali;
  2. i soci collaboratori;
  3. i non soci per questioni che rientrino nella competenza dei Collegi dei Probiviri a norma dell’articolo 23.

Non possono ricorrere al Collegio dei Probiviri i soci durante il periodo di sospensione e quelli già espulsi dall’Associazione.

Articolo 29
Allorché un fatto è stato portato all’esame dell’autorità giudiziaria o amministrativa in sede giurisdizionale esso non può essere proposto al Collegio dei Probiviri.Nel caso in cui fosse già aperto il procedimento davanti al Collegio dei Probiviri questo ne sospende l’esame fino a che non sia intervenuta la decisione irrevocabile dell’autorità interessata.

Articolo 30
Il termine entro il quale può essere presentato un ricorso è di sessanta giorni dal momento in cui l’interessato è venuto a conoscenza del fatto che lo riguarda oppure dal momento in cui è intervenuto un pronunciamento definitivo dell’autorità giudiziaria.
Il ricorso deve essere presentato o spedito a mezzo lettera raccomandata o Pec al Collegio dei Probiviri.
Ricevuto il ricorso la presidenza ne dà comunicazione al Collegio, che decide sulla ammissibilità del ricorso stesso.
Contro la dichiarazione di irricevibilità è ammesso il ricorso al Collegio nazionale.
Il ricorso deve essere presentato entro quindici giorni dalla comunicazione di irricevibilità.
In questo caso il Collegio dei Probiviri deve subito inoltrare gli atti al Collegio nazionale sospendendo il giudizio di merito.
Riconosciuto ricevibile il ricorso, il Segretario ne trasmette copia alla controparte assegnandole un termine di venti giorni per le controdeduzioni.
Trascorso tale termine il Presidente esperisce, ove questo sia possibile, e senza formalità particolari, il tentativo di conciliazione della vertenza e, in caso di esito negativo, o in caso di non comparizione delle parti o di una di esse, nomina il Relatore per l’istruttoria.

Funzionamento e decisioni

Articolo 31
Durante tutto il corso del procedimento le parti possono farsi rappresentare da un procuratore, munito di procura o di delega per atto scritto.

Articolo 32
Il Collegio, o per esso il Presidente o il Relatore, assistito dal Segretario, procede all’esame della vertenza, ad eventuali supplementi di istruttoria, anche se non richiesti dalle parti e a quant’altro ritiene opportuno.
Durante il corso della istruttoria e finché gli atti del ricorso non vengono rimessi al Collegio per la decisione, le parti possono proporre ulteriori eccezioni e conclusioni, chiedere nuovi mezzi di prova e produrre nuovi documenti.
E’ facoltà del Presidente o del Relatore disporre, tutte le volte che lo si ritenga necessario, la comparizione personale delle parti.
Esauriti i mezzi istruttori e gli accertamenti disposti dal Collegio, ovvero in caso di esito negativo della conciliazione della vertenza, il Presidente fissa l’udienza di discussione.
Il Segretario ne dà comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o Pec, almeno quindici giorni prima, ai componenti del Collegio ed alle parti o ai loro procuratori.
Le parti, otto giorni prima dell’udienza di discussione, possono depositare presso l’Ufficio di Segreteria memorie difensive con le quali possono essere riproposte al Collegio anche le questioni risolte in periodo istruttorio; tuttavia non possono essere spiegate domande, eccezioni e nuovi mezzi di prova.
Il Segretario trasmetterà copia delle memorie difensive a ciascun componente del Collegio ed a ciascuna delle controparti.

Articolo 33
Le sedute del Collegio dei Probiviri sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri in carica. Esse sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. Se il Relatore è assente può sostituirlo il Presidente. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Relatore l’udienza è rinviata d’ufficio.
Nel caso in cui un membro del Collegio dei Probiviri sia sottoposto a un procedimento disciplinare, in una qualsiasi fase istruttoria, non prende parte alle discussioni e alle votazioni in merito al suo caso.

Articolo 34
Nella udienza di discussione il Presidente (o chi ne fa le veci) invita il Relatore a riferire sui fatti e sui motivi del ricorso. Quindi apre la discussione dando la parola, nell’ordine, al ricorrente e alla controparte, i quali possono illustrare brevemente le loro discussioni.
Dopo che le parti hanno riassunto le loro conclusioni (o i loro procuratori per esse), l’udienza prosegue a porte chiuse per la discussione del Collegio e le deliberazioni.
Le deliberazioni sono valide contestualmente e a maggioranza semplice dei presenti. Nel caso di parità di voto prevale il voto del Presidente (o di chi ne fa le veci).
Chiusa la votazione, il Relatore redige il dispositivo che viene sottoscritto dal Presidente e da tutti gli altri membri del Collegio presenti ed allegato al fascicolo d’ufficio.
Esso sarà successivamente trascritto a cura del Segretario in un apposito registro cronologico delle deliberazioni collegiali. Ogni seduta del Collegio dei Probiviri deve essere verbalizzata su apposito libro; il relativo verbale deve essere firmato da tutti i membri del Collegio che hanno partecipato alla seduta.
Tutto quanto forma oggetto di discussione durante le sedute del Collegio per la decisione del ricorso è sottoposto al vincolo del segreto.
Entro quindici giorni dalla decisione il Relatore depositerà nella Segreteria del Collegio la deliberazione completa di ogni indicazione con la motivazione e il dispositivo dandone contemporanea comunicazione al Consiglio Direttivo, che ne curerà la esecuzione e la pubblicazione.
Il procedimento disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto.
Il giornalista espulso dall’Associazione potrà chiedere di essere riammesso trascorsi cinque anni dal giorno dell’espulsione.

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 35
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.
La funzione di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno a Federazione Nazionale della Stampa Italiana tranne che con la funzione di Revisore dei conti Fnsi, Aser, Gruppi di specializzazione, Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “G. Amendola”, Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani “A. Berti”, Fondo di Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani, Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti.
Sono eletti tra i soci iscritti da almeno tre anni alla Associazione.
Durano in carica quattro anni come le altre cariche sociali ed hanno il compito di vigilare sulla regolarità delle scritture contabili dell’Associazione, rivedere i conti e riferire alla Assemblea.
I tre membri effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto al voto.
Dei tre membri effettivi due devono appartenere alla categoria dei professionali e uno a quella dei collaboratori; dei due membri supplenti, uno alla categoria dei professionali e uno a quella dei collaboratori.
I membri supplenti sono i primi dei non eletti di ciascuna categoria.

LA CONSULTA SINDACALE

Articolo 36

La Consulta sindacale è costituita dai soci membri dei Comitati di Redazione e dai soci Fiduciari delle redazioni che operano nella zona di competenza territoriale della Associazione e da un delegato per ogni gruppo di specializzazione costituito nell’ambito della Associazione stessa.
La Consulta deve scegliere tra i propri membri un Segretario. Il Segretario resta in carica, qualora mantenga i requisiti, fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
La Consulta è convocata dal Segretario della Consulta su richiesta del Consiglio Direttivo della Associazione o su richiesta dei soci di almeno due Comitati di Redazione o di due soci Fiduciari di redazione e si riunisce di solito in seduta comune con il Consiglio Direttivo per trattare questioni sindacali di interesse generale o di singoli soci, in particolare in occasione del rinnovo dei contratti di lavoro.
La Consulta deve comunque essere convocata dal Segretario della Consulta almeno una volta in un anno; in casi eccezionali può riunirsi anche in seduta separata, purché con la partecipazione del Presidente dell’ASER o di un suo delegato membro del Consiglio, che presiede la seduta.

CARICHE

Articolo 37
Le cariche di Presidente e Segretario dell’ Aser sono incompatibili con quelle di Presidente, Segretario Generale e Segretario Generale Aggiunto della Fnsi.
Il Presidente e i componenti dell’Esecutivo non possono inoltre rivestire le seguenti cariche:

  1. membro degli organi direttivi ed esecutivi regionali e nazionali dei partiti o movimenti politici e degli organi esecutivi nazionali di sindacati di altre categorie;
  2. cariche in seno all’Inpgi, alla Casagit e al Fondo di Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani;
  3. membro del Governo, del Parlamento nazionale ed europeo, di Consigli regionali, provinciali e comunali.

I componenti del Direttivo non possono ricoprire, a pena di decadenza, la carica di Consiglieri Nazionali e Regionali dell’Ordine professionale. In caso di candidatura ad una delle suddette cariche elettive devono intendersi automaticamente sospesi dall’incarico per tutto il periodo della campagna elettorale.
Nessuno può ricoprire la stessa carica esecutiva per più di due mandati consecutivi.
Tutti gli organismi vengono convocati dal Presidente del seggio entro dieci giorni dalle elezioni.
Decade dalla carica quel componente di organismo collegiale che durante il mandato passa alla categoria diversa da quella che l’ha eletto, o chi, durante il mandato viene eletto o viene chiamato a subentrare in un organismo incompatibile, di cui al comma I di questo articolo, e non rimuove la sua condizione di incompatibilità esercitando l’opzione entro il termine perentorio di dieci giorni.
Nel caso in cui, per dimissioni o altro motivo, nel Consiglio Direttivo o nel Collegio dei Probiviri o nel Collegio dei Revisori vengano a mancare uno o più membri, sono sostituiti con il primo o i primi dei non eletti.
Quando, per dimissioni o per altro motivo, venga a mancare contemporaneamente più della metà dei componenti il Consiglio Direttivo in carica in quel momento, si procederà entro due mesi alle elezioni per rinnovare l’organismo. Questa norma si applica anche al Collegio dei Probiviri e al Collegio dei Revisori.

REFERENDUM

Articolo 38

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di sottoporre a votazione per categorie, con voto segreto, per referendum l’approvazione di iniziative e proposte di particolare urgenza.
La votazione per referendum sarà valida se vi avrà partecipato almeno la metà di ciascuna categoria e sarà esecutiva solo nel caso di una maggioranza concorde nelle due categorie.
Potranno essere indetti, con le stesse norme, anche referendum di categoria.

MODIFICHE DELLO STATUTO

Articolo 39

Il presente Statuto può essere modificato soltanto da una Assemblea straordinaria appositamente convocata con le norme di cui all’articolo 9.

Le modifiche, per essere valide, dovranno avere ottenuto una maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

SEZIONI PROVINCIALI 

Articolo 40
Allo scopo di facilitare i rapporti tra l’Associazione e i soci non residenti nella provincia di Bologna possono essere costituite sezioni provinciali in tutti i capoluoghi di provincia dell’Emilia-Romagna. Esse assumono la denominazione di “Associazione della Stampa (nome della provincia) – sezione dell’Associazione della Stampa Emilia-Romagna”.
Gli Statuti o i Regolamenti delle sezioni provinciali debbono essere approvati dal Consiglio Direttivo dell’Aser e non possono, comunque, essere in contrasto con il presente Statuto.
Le sezioni provinciali debbono uniformarsi alle decisioni del Consiglio Direttivo dell’Associazione al quale debbono sempre sottoporre le loro iniziative. Queste direttive, ispirate ai fini che l’Associazione persegue, possono essere disposte con regolamento. Le sezioni provinciali devono collaborare con l’Aser vigilando sulla corretta applicazione dei contratti di lavoro sul loro territorio, segnalando all’Aser eventuali violazioni o controversie e raccogliendo le istanze dei colleghi. Il rinnovo degli organismi delle associazioni provinciali avviene contestualmente al rinnovo degli organismi dell’Aser.
Qualora-per qualsiasi motivo-il rinnovo degli organismi delle associazioni provinciali non si svolga contestualmente al rinnovo degli organismi dell’Aser, il Presidente dell’Aser esperisce il tentativo di giungere a nuove votazioni. Nel caso in cui, non si addivenga a nuove votazioni, il Presidente Aser assume le vesti di Commissario straordinario della sezione provinciale e si adopera per la sua chiusura. L’eventuale patrimonio, al netto delle obbligazioni, confluirà nelle casse dell’Aser. Nel caso in cui la sezione provinciale presenti patrimonio negativo rispondono di ogni debito coloro che lo hanno contratto.
E’ data facoltà alle sezioni provinciali di organizzare “gruppi stampa” in quei centri dove risiedono almeno sei soci, a prescindere dalla categoria d’appartenenza.

SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 41
 Lo scioglimento dell’Associazione può essere richiesto da un quinto dei soci, ed è approvato se votato da due terzi dei soci professionali consultati a mezzo Assemblea o mediante referendum.
Con lo scioglimento della Associazione, si procede alla sua liquidazione per opera di una commissione di tre membri nominata dalla Assemblea o proposta dai soci interpellati per referendum e alla quale saranno affidati pieni poteri.
Le attività risultanti dalla liquidazione saranno destinate alla Fnsi.

REGOLAMENTO DELLA ASSEMBLEA

 L’Assemblea elegge di volta in volta un ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, da un Vicepresidente, da un Segretario e da due scrutatori. Almeno due di questi componenti vanno scelti fra soci che non facciano parte del Consiglio Direttivo della Associazione.
Aperta la seduta e constatatane la validità, il Presidente dell’Assemblea sottopone all’approvazione l’ordine del giorno dei lavori.
L’Assemblea può modificare, per giustificati motivi, l’ordine dei lavori. Può anche decidere, con apposita votazione, di trattare un argomento nuovo, purché riconosciuto urgente e siano presenti due terzi dei soci aventi diritto al voto.
Il Presidente dirige e regola le discussioni, annuncia il risultato delle votazioni; ha facoltà di sospendere e sciogliere la seduta.
Nessuno può parlare all’Assemblea se non ne abbia avuta la facoltà dal Presidente. Questi, per altro, può sempre prendere la parola interrompendo l’ordine degli iscritti per dare spiegazioni e chiarimenti.

La discussione segue questo ordine:

  • discussione generale, seguita da eventuale proposta di deliberazione o di rinvio;
  • discussione particolareggiata    sugli    articoli    o    scopi    o    voci dell’oggetto, con eventuale presentazione di emendamenti e di aggiunte;
  • votazione complessiva sull’oggetto e su mozioni ed ordini del giorno che fossero stati presentati.

Sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno riferisce anzitutto il Presidente della Associazione o chi per lui, esponendo il pensiero del Consiglio Direttivo.
Non può essere concessa la parola durante le votazioni né tra la prova e la controprova, salvo per richiamo al regolamento.
La parola è concessa ai soci seguendo l’ordine delle richieste. E’ consentito lo scambio di turno tra gli oratori iscritti a parlare. Decade dal diritto di prendere la parola chi, al momento del proprio turno, non è presente in sala.
Ogni socio può presentare ordini del giorno e illustrarli. Gli ordini del giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione, secondo l’ordine di presentazione. L’ordine del giorno ha la precedenza sugli altri, ma non sulle mozioni.
Sarà sempre concessa la parola per richiamo al regolamento o per fatto personale.
I richiami al regolamento e all’ordine del giorno o alla priorità di una votazione hanno la precedenza sulla gestione principale e ne fanno sospendere la discussione. Su tali richiami possono parlare solo due oratori, uno a favore e uno contro, e per non più di cinque minuti. L’Assemblea quindi decide con votazione per alzata di mano.
La questione pregiudiziale, se cioè un dato argomento debba discutersi o meno, la questione sospensiva, vale a dire se la discussione o la delibera debbano essere rinviate, vanno proposte prima che si esaurisca la discussione. Possono parlare solo due oratori, uno a favore e uno contro, e per non più di cinque minuti. L’Assemblea quindi decide con votazione per alzata di mano.
Gli emendamenti sono messi in votazione, di regola, secondo l’ordine di presentazione, a meno che il Presidente, con il consenso dell’Assemblea, nell’interesse della discussione, non decida diversamente.
Esauriti gli interventi di tutti coloro che hanno chiesto di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
Può anche dichiararla chiusa prima, se l’Assemblea lo consente, su proposta di cinque soci, e dopo che, qualora si chieda, abbiano parlato un oratore a favore della richiesta di chiusura e uno contro per non più di cinque minuti.
Resta fermo il diritto di parlare agli oratori iscritti, ai presentatori di ordini del giorno, al Presidente dell’Associazione, ai membri del Consiglio Direttivo, ai relatori.
Il Presidente dell’Assemblea, esaurita definitivamente la discussione, riassume, ove occorra, i termini dell’argomento, e formula la proposizione oggetto del voto. Prima della votazione i soci possono ancora avere la parola una sola volta, e soltanto per dichiarazioni di voto, e per non più di cinque minuti.
Qualora vi sia stata divisione nella proposizione oggetto del voto, ovvero la proposta si componga di vari articoli, si dovrà, dopo aver deliberato sulle singole parti, votare la proposta stessa nel suo complesso.
Le votazioni potranno effettuarsi in forma palese o segreta.
Normalmente si adotta la forma palese. La votazione palese si effettua per alzata di mano, per alzata e seduta, per divisione, per appello nominale. Il metodo di votazione palese è scelto di volta in volta dal Presidente dell’Assemblea a suo insindacabile giudizio.
L’appello nominale e il voto segreto debbono essere chiesti da almeno un terzo dei soci presenti in sala.
In caso di parità di voti è facoltà della Assemblea deliberare che si effettui una nuova votazione seduta stante.
Spetta al Presidente proclamare il risultato delle votazioni.

ELEZIONE DEGLI ORGANISMI

 Il Consiglio Direttivo nomina i componenti il seggio elettorale tra i soci non candidati, aventi diritto al voto.
Il seggio si compone di un Presidente professionale e di due membri, di cui uno professionale e uno collaboratore.
All’inizio delle operazioni di scrutinio, il seggio, tra i soci della Associazione, elegge due scrutatori i quali non fanno parte del seggio.
Il seggio decide a maggioranza su tutte le questioni procedurali connesse con le operazioni di voto, che potessero sorgere o che venissero poste da soci elettori.
Delle elezioni, delle questioni poste, delle dichiarazioni eventualmente fatte da soci elettori come di qualunque altra questione e operazione, il seggio redige apposito verbale da conservare nell’archivio della Associazione.
La data delle elezioni sarà stabilita dal Direttivo. Si potrà votare per tre giorni, dalle 10 del primo giorno alle 17 del terzo giorno.
Nella sede dell’Aser sarà predisposto un seggio che resterà aperto dalle 10 alle 17 degli stessi tre giorni del voto.
Le operazioni di scrutinio si svolgono pubblicamente; tutti i soci elettori hanno diritto di presenziare allo spoglio delle schede.
Sono elettori tutti i soci in regola con la quota associativa, secondo l’elenco chiuso il 60° giorno antecedente le elezioni.
Sono eleggibili tutti i soci di cui al comma precedente, con le limitazioni previste per la eleggibilità dallo Statuto.
Per le cariche di Presidente, membro del Direttivo, Proboviro e Revisore, la candidatura si manifesta con una dichiarazione che l’interessato deve far pervenire agli uffici Aser entro la data stabilita dal Direttivo, data che deve precedere di almeno 10 (dieci) giorni l’apertura del seggio.
Le due categorie di soci, professionali e collaboratori, votano ciascuna i rispettivi candidati.
Gli organi da eleggere sono: Presidente (votato sia dai professionali sia dai collaboratori), Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei conti, Collegio dei Probiviri. Per il Consiglio Direttivo ogni socio elettore può esprimere un numero massimo di preferenze pari a 3/4 (calcolati per difetto) dei membri da eleggere.
Il Direttivo uscente stabilisce il numero di membri del Direttivo entrante.
I soci professionali eleggono almeno dodici soci a membri del Consiglio Direttivo, sei soci a membri del Collegio dei Probiviri, due soci a membri del Collegio dei Revisori dei conti.
I soci collaboratori eleggono almeno quattro soci a membri del Consiglio Direttivo, due soci a membri del Collegio dei Probiviri, e un socio a membro del Collegio dei Revisori dei conti.
Le elezioni si fanno a scrutinio segreto.
Allo scopo di consentire la massima partecipazione dei soci all’elezione delle cariche, il voto avviene con modalità telematica. Nei tre giorni di votazione, il “seggio” on-line può essere accessibile a qualsiasi ora.
Non è ammesso il voto per delega, né alcuna altra forma di voto.
I codici personali per votare sono inviati a ciascun socio in tempo utile per partecipare alla votazione mediante posta elettronica certificata, posta ordinaria, posta elettronica, sms e qualunque altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo.
Vengono eletti i candidati che riportano la maggioranza dei voti: in caso di parità tra due o più candidati è preferito il candidato più anziano per iscrizione all’Aser, poi il più anziano per iscrizione all’Ordine, infine quello maggiore di età.
Il Presidente del seggio – ultimate le operazioni di scrutinio – procede alla proclamazione degli eletti, ed entro dieci giorni procede all’insediamento degli eletti dopo che avrà ad ognuno comunicato la avvenuta elezione ed i voti riportati.
Fino all’insediamento degli eletti, il Presidente uscente cura il disbrigo delle pratiche di normale amministrazione.
Ogni socio dell’Associazione può proporre ricorso motivato contro l’andamento delle operazioni di voto al Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana.
Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla avvenuta proclamazione.

NOTA A VERBALE 

L’eventuale abolizione del voto elettronico potrà avvenire solo dopo la modifica del presente Regolamento.-