Niente più disoccupazione per il giornalista che si dimette

modulisticaIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze – ha espresso, nella giornata di ieri, il proprio parere favorevole alle delibere approvate del Consiglio di amministrazione dell’Inpgi il 30 luglio scorso, con le quali l’Istituto decideva da un lato l’aumento dell’aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro e dall’altro ridefiniva la disciplina del trattamento di disoccupazione in caso di dimissioni volontarie del giornalista.

Il primo provvedimento nasce dal progressivo acuirsi dello stato di crisi del settore dell’editoria, che ha determinato una crescita esponenziale delle prestazioni temporanee, soprattutto per applicazione di contratti di solidarietà e Cigs. Pertanto, in base all’intesa intervenuta il 24 giugno 2014  tra le Parti Sociali  in occasione del rinnovo del CNLG, è stato previsto che, fino al 31 dicembre 2016, il contributo per finanziare gli ammortizzatori sociali – già disciplinato dalla delibera Inpgi n. 82/2009 – sia temporaneamente elevato, nella quota a carico del solo datore di lavoro, della misura dell’1%.

La revisione della disciplina della disoccupazione – che produce i suoi effetti dal 16/10/2014 – prevede invece l’abolizione di tale trattamento in caso di dimissioni o risoluzione consensuale anche in presenza di crisi aziendale. Continueranno ad essere tutelati i casi di: licenziamento, cessazione di contratti a termine, dimissioni per giusta causa, dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità e risoluzioni consensuali intervenute nell’ambito di una procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Avranno il riconoscimento della  “giusta causa” le dimissioni determinate dal mancato pagamento della retribuzione, dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro, da modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, da mobbing, da notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda, da spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” ed infine da comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
E’ inoltre previsto che, in caso di sottoscrizione di accordi extragiudiziali intervenuti successivamente alle dimissioni per giusta causa, affinché l’Inpgi non revochi il trattamento, con contestuale recupero dell’indennità eventualmente già erogata, sarà necessario che dalle transazioni (anche quelle sottoscritte innanzi ai sindacati di categoria) emerga espressamente: il riconoscimento da parte del datore di lavoro della giusta causa, il riconoscimento dell’indennità di mancato preavviso con impegno e versamento da parte del datore di lavoro dei relativi contributi previdenziali ed infine la corrispondenza del titolo con cui vengono riconosciute le somme al giornalista, con i motivi addotti per la giusta causa.

Potrebbero interessarti anche...